Si consolida la giurisprudenza barese in ordine alla non
spettanza del preavviso nell’ipotesi in cui il dipendente sanitario, a domanda,
venga collocato in pensione per sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio.
giovedì 27 giugno 2013
venerdì 14 giugno 2013
Ancora sull’ultrattività degli accordi collettivi di lavoro in presenza della volontà delle parti manifestata anche attraverso comportamenti concludenti
Si consolida la giurisprudenza barese in materia di ultrattività del contratto collettivo per facta concludentia, conformemente all’indirizzo della Suprema Corte. Anche in questo caso, nel rigettare il ricorso proposto da taluni dipendenti ospedalieri, il Giudice ha confermato la legittimità del nuovo sistema incentivante adottato in ambito ospedaliero sulla base di contratti collettivi aziendali con effetti durevoli nel tempo proprio in applicazione del richiamato principio di ultrattività per facta concludentia.
Trib. Bari Sez. Lavoro sent. n. 6761/2013
venerdì 7 giugno 2013
Anche nel merito affermata l’esclusione del diritto a permanere in servizio sino a 67 anni per il dirigente medico che ha superato i 40 anni di anzianità contributiva
La sentenza, qui sotto pubblicata, riproponendo le argomentazioni
adesive alle tesi esposte, in precedenti procedimenti cautelari, dalla
struttura ospedaliera convenuta, afferma il principio della piena legittimità
della decisione risolutiva aziendale del rapporto di lavoro con un dirigente
medico che abbia superato l’anzianità contributiva di 40 anni.
Viene così disattesa dai giudici, sulla base di
un’interessante interpretazione della cd. legge Brunetta, la richiesta del
dirigente medico di proseguire il servizio fino al compimento del 67° anno di
età.
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