Attraverso
la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari, dando continuità
all’orientamento in materia della Sezione Lavoro, ha negato l’ultrattività
degli accordi negoziali, sostenendo, altresì, che, in presenza di inequivoci
comportamenti concludenti delle parti, non si determina una carenza assoluta di
disciplina e di tutela; e tanto perché il regime economico in precedenza
regolato da un accordo aziendale secaduto resta pur sempre disciplinato da norme
convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi
anche per facta concludentia, con conseguente prosecuzione dell’applicazione
delle norme precedenti, ancorchè sottoposte a scadenza.
Sent. Tribunale di Bari n. 1218/2016