La sentenza, che qui si annota, assume rilievo sotto il
profilo processuale nella misura in cui la stessa rammenta come il Giudice di
rinvio, a fronte di una sentenza cassata per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, sia vincolato non soltanto al principio di diritto enunciato
dalla Corte, ma a tutte le valutazioni di fatto o di diritto già compiute dal
Giudice a quo, che hanno
rappresentato il necessario presupposto della sentenza di Cassazione;
diversamente opinandosi, infatti, il Giudice di rinvio potrebbe rendere sostanzialmente
inutile la sentenza di Cassazione, eludendo anche il principio di diritto attraverso
una diversa qualificazione giuridica del rapporto ovvero in conseguenza di una
differente ricostruzione dei fatti accertati nella sentenza cassata.
Sulla base di tale principio,
quindi, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda del
ricorrente, volta al conseguimento dell’inquadramento nella superiore posizione
funzionale, stante l’insussistenza del prescritto diploma di laurea.