martedì 7 luglio 2020

Esclusa l’antisindacalità in relazione alla scelta datoriale di non ammettere alla negoziazione decentrata le OO.SS. non firmatarie del CCNL del comparto sanità.


La sentenza, di seguito pubblicata, confermando il decreto di rigetto reso all’esito della fase sommaria ex art. 28 L. 300/70, del quale pure si pubblica il testo, perviene, attraverso una puntuale ricognizione della normativa vigente in materia, alla conclusione che non sussiste alcun profilo di antisindacalità nella decisione datoriale di non ammettere al tavolo di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto sanità 2016-2018, le OO.SS. che non hanno inteso sottoscrivere il CCNL.
La specifica disposizione di fonte collettiva, infatti, non è in alcun modo lesiva del principio di libertà sindacale, presidiato costituzionalmente dall’art. 39, in quanto, stante la natura derivata della contrattazione integrativa da quella primaria di livello nazionale,  non può esporsi ad alcun rilievo di incostituzionalità la scelta degli agenti collettivi nazionali di affidare al CCNL l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Né tantomeno può parlarsi di un’impropria sanzione del dissenso ogniqualvolta venga inibita la partecipazione alla contrattazione decentrata ad una O.S. non firmataria del CCNL, proprio perché il suddetto art. 8 consente la partecipazione alla negoziazione aziendale anche alle OO.SS. non sottoscrittrici dello stesso CCNL, ma che abbiano costituto ad iniziativa, anche disgiunta, una RSU.
In assenza, pertanto, di RSU in ambito aziendale, la cui mancata costituzione non può imputarsi al datore di lavoro, non avendo quest’ultimo alcuna prerogativa in materia, risulta corretta, in stretta applicazione dell’art. 8 del CCNL di settore, la decisione aziendale di escludere dai tavoli integrativi la RSA e la rappresentanza territoriale afferenti ad organizzazione sindacale non sottoscrittrice del CCNL.