La sentenza, che si annota, riveste particolare interesse
per le argomentazioni giuridiche sviluppate a sostegno della reiezione della
domanda di parte ricorrente di vedere riconosciuta la superiore qualifica di
dirigente sanitario.
Nella fattispecie, non poteva darsi corso alla pretesa
attorea in assenza dell’istituzione del posto in questione, nonché di bando del
relativo concorso ai fini della copertura del medesimo posto.
Ulteriore ragione preclusiva della domanda risiede
nell’accettazione da parte ricorrente, in sede di selezione interna, di
disposizioni che, prevedendo espressamente il mantenimento della categoria di
appartenenza (DS), impedirebbero l’accesso alla qualifica dirigenziale,
infondatamente rivendicata anche sotto l’ulteriore profilo della manifesta
carenza dei requisiti contenutistici delle mansioni in concreto espletate.
sentenza n. 2657 2020 Trib. Bari Sez. Lav.