L’ordinanza di seguito pubblicata, reiettiva del ricorso ex art. 700, argomenta sostanzialmente le ragioni dell’insussistenza del requisito del periculum in mora in fattispecie in cui il lavoratore lamenta, a torto, il proprio sradicamento dall’ambiente ove egli esprimeva la sua personalità anche all’interno delle relazioni affettive e amicali.
ordinanza del 20/02/2021 Trib. Bari Sez. Lavoro