SENTENZA 3059 2021 TRIBUNALE BARI SEZ LAV
L’ordinanza di seguito pubblicata, reiettiva del ricorso ex art. 700, argomenta sostanzialmente le ragioni dell’insussistenza del requisito del periculum in mora in fattispecie in cui il lavoratore lamenta, a torto, il proprio sradicamento dall’ambiente ove egli esprimeva la sua personalità anche all’interno delle relazioni affettive e amicali.
ordinanza del 20/02/2021 Trib. Bari Sez. Lavoro
Le sentenze, di seguito pubblicate, attengono rispettivamente a controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della multa.
La prima sentenza, reiettiva del ricorso del lavoratore, conferma la legittimità dell’irrogata sanzione disciplinare, ritenendola proporzionata alla condotta tenuta dal lavoratore difforme da ordinari canoni di correttezza e diligenza.
La seconda pronuncia, invece, accoglie il ricorso del lavoratore, assumendo sostanzialmente la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare.