lunedì 3 settembre 2012

“REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO”- Cass. 9965/2012 : confermato il principio dell’ incoercibilità dell’ obbligo di reintegra ed affermato quello della sanzionabilità amministrativa ( solo pecuniaria) del mancato reintegro del dirigente sindacale illegittimamente licenziato


Una società dava esecuzione alla sentenza di reintegrazione di due dipendenti nel posto di lavoro corrispondendo agli stessi la retribuzione e consentendo loro l'ingresso in azienda per svolgere solo le funzioni di dirigenti sindacali, senza consentire di riprendere l'attività lavorativa.
L'INPS, reputando il comportamento della società non conforme alle disposizioni di cui all’ art. 18 co. 10 dello Statuto dei lavoratori, dava corso all’ irrogazione delle prescritte sanzioni.
Le cartelle esattoriali venivano impugnate dalla società, che, soccombente in primo grado e in appello,  subiva la medesima sorte anche  con la sentenza  qui sotto pubblicata , la quale, nel confermare il principio di diritto dell’ incoercibilità dell’ ordine reintegratoria  in assenza della necessaria cooperazione datoriale, sottolinea che reintegrare significa riportare nella condizione di pienezza del diritto leso comprensivo di tutti i profili tanto economici quanto non economici.
Pertanto, il lavoratore in base al contratto di lavoro ha diritto non solo a percepire la retribuzione, ma anche a prestare la propria attività lavorativa, essendo il lavoro strumento di sostentamento economico e altresì di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità.
"Reintegrare" significa "restituire in integro": cioè riportare nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici.
La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale civile. Che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non viene fatta eseguire la prestazione. Nella specifica ipotesi, quindi, del dirigente sindacale illegittimamente licenziato, il datore di lavoro che non ottemperasse all’ ordine di reintegra, nei termini reali summenzionati, sarebbe esposto alla sanzione amministrativa in favore del Fondo adeguamento pensioni prevista dall’ art. 18 co. 10 dello Statuto dei Lavoratori.


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