Una società dava esecuzione alla sentenza di reintegrazione
di due dipendenti nel posto di lavoro corrispondendo agli stessi la
retribuzione e consentendo loro l'ingresso in azienda per svolgere solo le
funzioni di dirigenti sindacali, senza consentire di riprendere l'attività
lavorativa.
L'INPS, reputando il comportamento della società non
conforme alle disposizioni di cui all’ art. 18 co. 10 dello Statuto dei
lavoratori, dava corso all’ irrogazione delle prescritte sanzioni.
Le cartelle esattoriali venivano impugnate dalla società,
che, soccombente in primo grado e in appello,
subiva la medesima sorte anche
con la sentenza qui sotto
pubblicata , la quale, nel confermare il principio di diritto dell’
incoercibilità dell’ ordine reintegratoria
in assenza della necessaria cooperazione datoriale, sottolinea che
reintegrare significa riportare nella condizione di pienezza del diritto leso
comprensivo di tutti i profili tanto economici quanto non economici.
Pertanto, il lavoratore in base al contratto di lavoro ha
diritto non solo a percepire la retribuzione, ma anche a prestare la propria
attività lavorativa, essendo il lavoro strumento di sostentamento economico e
altresì di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria
identità.
"Reintegrare" significa "restituire in
integro": cioè riportare nella condizione di pienezza del diritto leso,
comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici.
La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente
continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale
civile. Che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non
solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda
sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni
giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in
cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non
viene fatta eseguire la prestazione. Nella specifica ipotesi, quindi, del
dirigente sindacale illegittimamente licenziato, il datore di lavoro che non
ottemperasse all’ ordine di reintegra, nei termini reali summenzionati, sarebbe
esposto alla sanzione amministrativa in favore del Fondo adeguamento pensioni
prevista dall’ art. 18 co. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
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