La sentenza, di seguito pubblicata, affronta il tema della
spettanza o meno alle ostetriche dell’indennità di cui all’art. 44 co. 6 del
CCNL 26/07/1995 del Comparto Sanitario.
Il Giudice adito ha ritenuto di non dover accogliere la
domanda proposta dal personale ostetrico, argomentando l’esclusione del diritto
alla chiesta indennità a motivo dell’acclarato carattere residuale, rispetto
all’ordinaria attività lavorativa, della permanenza delle ostetriche in sala
operatoria.
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