La sentenza, di seguito pubblicata, nel confermare la vigenza,
per facta concludentia, di un accordo
aziendale del 2004, fissa il principio che, sulla base di una corretta esegesi
dello stesso accordo, avente carattere transitorio, l’infermiere che venga
trasferito in altro reparto conserva il trattamento economico, a titolo di
produttività collettiva, in godimento presso l’Unità Operativa di provenienza,
restando indifferente, in base alla regola della fissità del fondo, la
circostanza che presso la nuova struttura i colleghi fruiscano di un
trattamento più favorevole.