La sentenza, di seguito pubblicata, nega il diritto alla
percezione dell’indennità di turno di cui all’art. 44 co. 4 del CCNL del
comparto sanità del 26/7/95 nei confronti di dipendenti espletanti un servizio
programmato esclusivamente in un turno, nella fascia meridiana compresa fra le
ore 7,00 e le ore 15,00; è irrilevante la considerazione che l’articolazione di
tale turno rispondesse alle sole ed esclusive esigenze aziendali che impedivano
ogni forma di rotazione in relazione ai lavoratori ricorrenti.