venerdì 10 luglio 2015

Non compete l’indennità di turno a dipendente del comparto sanitario che, per esigenze organizzative aziendali, espleta la propria attività lavorativa continuativamente dalle ore 7,00 alle ore 15,00 in un unico turno lavorativo con esclusione di ogni forma di rotazione



La sentenza, di seguito pubblicata, nega il diritto alla percezione dell’indennità di turno di cui all’art. 44 co. 4 del CCNL del comparto sanità del 26/7/95 nei confronti di dipendenti espletanti un servizio programmato esclusivamente in un turno, nella fascia meridiana compresa fra le ore 7,00 e le ore 15,00; è irrilevante la considerazione che l’articolazione di tale turno rispondesse alle sole ed esclusive esigenze aziendali che impedivano ogni forma di rotazione in relazione ai lavoratori ricorrenti. 

sent. n. 3901/2015 Trib. Bari Sez. Lav.

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