La sentenza, di seguito pubblicata, affronta l’interessante
questione della spettanza o meno dell’indennità di mancato preavviso in
fattispecie caratterizzata dal
collocamento a riposo per accertata inidoneità permanente al servizio di
istituto.
Il datore di lavoro aveva, in adesione ad un indirizzo della
giurisprudenza amministrativa, accordato alla lavoratrice l’indennità
sostitutiva del mancato preavviso nella misura dimezzata rispetto alla misura
intera prevista dal CCNL del settore sanità, non potendosi inventariare tale
ipotesi né nella categoria delle dimissioni né in quella del licenziamento. La
dipendente ricorreva contro tale decisione aziendale, ottenendo il decreto
ingiuntivo in relazione all’altra metà ritenuta spettantele.
In accoglimento dell’opposizione proposta dal datore di
lavoro, il Giudice risolveva la controversia attraverso la sentenza annotata,
affermando il principio che, nella fattispecie, non competeva alcuna indennità
di mancato preavviso, dovendosi sussumere la fattispecie considerata nella
categoria della risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
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