La sentenza, di seguito pubblicata, in linea con
l’orientamento in materia della S.C., conferma la legittimazione passiva del
Ministero della Salute in materia di indennizzi da emotrasfusione ex art. 8 L.
210/92.
La domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo
da parte dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni deve essere presentata
entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 238/97, anche in ipotesi di
epatite postrasfusionale contratta prima del 28/7/97, come affermato dalla
recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 15352 del
22/7/2015).
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