venerdì 27 novembre 2015

È solo il Ministero della Salute legittimato passivo nelle controversie in tema di indennizzi da emotrasfusioni. La domanda amministrativa per il riconoscimento del relativo indennizzo soggiace al termine di decadenza triennale.



La sentenza, di seguito pubblicata, in linea con l’orientamento in materia della S.C., conferma la legittimazione passiva del Ministero della Salute in materia di indennizzi da emotrasfusione ex art. 8 L. 210/92.
La domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo da parte dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni deve essere presentata entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 238/97, anche in ipotesi di epatite postrasfusionale contratta prima del 28/7/97, come affermato dalla recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 15352 del 22/7/2015).  



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