La sentenza, di seguito pubblicata, in accoglimento delle
tesi difensive svolte da questo studio, statuisce l’inammissibilità del ricorso
azionato con il c.d. rito “Fornero”, in assenza di prova idonea a dimostrare il
dedotto carattere ritorsivo del licenziamento impugnato.
Nella fattispecie, incontestata l’applicabilità della tutela
obbligatoria, incombeva sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento
ritorsivo; onere, come rilevato dal giudice, non assolto.
Il giudicante, inoltre, ha ritenuto l’inapplicabilità in via
analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs. n. 150/11,
escludendo, per conseguenza, il c.d. switch procedimentale e, coerentemente, concludendo
per l’inammissibilità del ricorso.
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