lunedì 22 febbraio 2016

Inammissibilità del ricorso ex art. 1 co. 49 L. 92/2012 in assenza di illiceità del motivo determinante il recesso.



La sentenza, di seguito pubblicata, in accoglimento delle tesi difensive svolte da questo studio, statuisce l’inammissibilità del ricorso azionato con il c.d. rito “Fornero”, in assenza di prova idonea a dimostrare il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento impugnato.
Nella fattispecie, incontestata l’applicabilità della tutela obbligatoria, incombeva sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento ritorsivo; onere, come rilevato dal giudice, non assolto.
Il giudicante, inoltre, ha ritenuto l’inapplicabilità in via analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs. n. 150/11, escludendo, per conseguenza, il c.d. switch procedimentale e, coerentemente, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

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