Il Tribunale di Bari, con la sentenza di seguito pubblicata,
dà continuità all’orientamento della giurisprudenza barese secondo cui è da
escludersi il diritto del dirigente medico, strutturato nel Pronto Soccorso, a
vedersi riconoscere retribuzioni aggiuntive in relazione alle attività di
urgenza territoriale (118) e di guardia interdivisionale espletate comunque
nell’ambito delle ore contrattuali. Viene escluso anche, con argomentata
motivazione, il diritto ad ogni pretesa risarcitoria dedotta dal ricorrente.
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