Il giudice, attraverso
la puntuale ricostruzione degli esiti dell’espletata istruttoria e la corretta
esegesi delle declaratorie contrattuali relative alla mansionalità propria del
ricorrente ed a quella rivendicata, perviene alla conclusione del diniego dell’inquadramento
del ricorrente nel superiore profilo professionale di assistente amministrativo
per il quale sono richieste conoscenze teoriche specialistiche di base,
capacità tecniche elevate ed anche il coordinamento e controllo di altri
lavoratori.
Trattasi di attività e
responsabilità che esulano, secondo il giudice, dal profilo lavorativo del
dipendente, i cui compiti si sono sostanziati essenzialmente nell’accettazione
e nel controllo della conformità della merce consegnata agli ordini emessi dal competente
ufficio ospedaliero.sent. Trib. Bari Sez. Lav. 5917/2016
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