martedì 3 ottobre 2017

Anche, nella contumacia del convenuto, l’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda



La sentenza riveste interesse, anche dal lato processuale, laddove afferma il principio che la contumacia non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub strato di contrapposizione su cui si articola il contradditorio.
Pertanto, anche nel rito del lavoro, la contumacia del convenuto non esclude il potere-dovere del Giudice di accertare se l’attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda. Sulla base di tali coordinate giuridiche, il Giudice, nella fattispecie, in accoglimento, per quanto di ragione,  della domanda del ricorrente ha condannato la ditta convenuta, nella relativa contumacia, al pagamento delle somme tutte indicate in dispositivo.