La sentenza riveste interesse, anche dal lato processuale, laddove
afferma il principio che la contumacia non può assumere alcun significato
probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio
nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub strato di
contrapposizione su cui si articola il contradditorio.
Pertanto, anche nel rito del lavoro, la contumacia del convenuto non
esclude il potere-dovere del Giudice di accertare se l’attore abbia fornito la
prova dei fatti costitutivi della domanda. Sulla base di tali coordinate giuridiche,
il Giudice, nella fattispecie, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda del ricorrente ha condannato la
ditta convenuta, nella relativa contumacia, al pagamento delle somme tutte
indicate in dispositivo.
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