La sentenza, di seguito
pubblicata, si annota per la puntualità delle argomentazioni in rito e nel
merito addotte a conferma dell’ordinanza emessa in fase sommaria, con cui si
accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ai danni di
infermiere ospedaliero resosi responsabile di un grave fatto ai danni di una
paziente nell’esercizio delle sue funzioni. La condotta del suddetto operatore
sanitario è stata ritenuta a tal punto censurabile - sotto il profilo delle
violazioni dei doveri del dipendente ospedaliero – da rendere pienamente
giustificata la misura espulsiva applicata, a nulla valendo giustificazioni,
sostanzialmente negazioniste, addotte
dal ricorrente.
giovedì 18 gennaio 2018
mercoledì 17 gennaio 2018
Non spetta l’indennità di mancato preavviso all’infermiere ospedaliero, il cui rapporto è cessato per inidoneità permanente e assoluta al servizio.
Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva
la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato
importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla
struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto
all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per
inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione
automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica
dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.
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