giovedì 18 gennaio 2018

Confermata, in fase di opposizione del rito Fornero, la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di infermiere incolpato di un grave episodio nell’esercizio delle sue funzioni.



La sentenza, di seguito pubblicata, si annota per la puntualità delle argomentazioni in rito e nel merito addotte a conferma dell’ordinanza emessa in fase sommaria, con cui si accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ai danni di infermiere ospedaliero resosi responsabile di un grave fatto ai danni di una paziente nell’esercizio delle sue funzioni. La condotta del suddetto operatore sanitario è stata ritenuta a tal punto censurabile - sotto il profilo delle violazioni dei doveri del dipendente ospedaliero – da rendere pienamente giustificata la misura espulsiva applicata, a nulla valendo giustificazioni, sostanzialmente negazioniste,  addotte dal ricorrente

mercoledì 17 gennaio 2018

Non spetta l’indennità di mancato preavviso all’infermiere ospedaliero, il cui rapporto è cessato per inidoneità permanente e assoluta al servizio.



Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.