Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva
la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato
importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla
struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto
all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per
inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione
automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica
dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.
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