La sentenza di seguito pubblicata, dopo aver correttamente
ricostruito il quadro regolatorio, di conio pubblicistico, in tema di mansioni
superiori, e dopo aver puntualmente ricostruito il procedimento logico
giuridico, che è alla base dell’indagine ordinata alla determinazione dell’inquadramento
del lavoratore, declinandone rigorosamente la sequenza in tre fasi successive,
ha disconosciuto il diritto della dipendente al preteso inquadramento nella
categoria C, confermando così la coerenza delle mansioni effettivamente svolte
con il profilo professionale di coadiutore amministrativo ascritto alla
categoria B.
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