La sentenza,
di seguito pubblicata, resa dalla Corte di Appello di Bari sul reclamo
proposto, ai sensi della Legge “Fornero”, avverso la sentenza di rigetto dell’impugnativa
di licenziamento per giusta causa, affronta, all’esito di un rigoroso scrutinio
delle risultanze istruttorie, la tematica del licenziamento disciplinare nei suoi
variegati profili di ordine formale e sostanziale. La pronuncia assume rilievo
per la particolarità della fattispecie esaminata che chiama in causa la
relazione, per molti versi delicata, fra il paziente e l’operatore sanitario,
pervenendo alla conferma del licenziamento a fronte delle condotte contestate, la cui gravità è asseverata anche
dalla particolarità del ruolo rivestito in ambito ospedaliero dal soggetto incolpato.
sentenza C.A. BARI n. 30/2019
giovedì 11 aprile 2019
venerdì 1 marzo 2019
Sull’improcedibilità dell’appello nel rito del lavoro e sulla legittimità del pensionamento del dirigente medico intervenuta al compimento del 65° anno di età e dell’anzianità contributiva massima utile prevista dall’ordinamento vigente
La sentenza, che di seguito si pubblica, assume rilievo di
particolare interesse tanto dal punto di vista processuale, tanto dal punto di
vista del merito.
Sotto il profilo processuale, infatti, nel decretare l’improcedibilità
del gravame proposto, la Corte di Appello, richiamando la giurisprudenza della
Suprema Corte, ha osservato come, nel rito del lavoro, l’omessa notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dell’impugnazione,
non essendo consentito al Giudice assegnare all’appellante un termine per la
rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la
mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria
quando dagli atti processuali risulti in modo certo, come nel caso di specie,
che l’appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per
la discussione della causa.
Nel merito, la Corte di Appello ha rilevato la legittimità
del collocamento in quiescenza dell’appellante, avendo lo stesso compiuto i 65
anni di età e potendo vantare, quindi, alla data del compimento del 65° anno,
43 anni di anzianità contributiva; sicché, in applicazione del regime
previdenziale in materia, l’appellante non aveva alcun diritto al mantenimento
in servizio. In sostanza la Corte di Appello ha concluso per la legittimità dell’impugnato
pensionamento, essendo la determinazione aziendale intervenuta in acclarato regime di libera
recedibilità.
lunedì 28 gennaio 2019
Il giudizio di riassunzione in tema di mansioni superiori
La sentenza, che qui si annota, assume rilievo sotto il
profilo processuale nella misura in cui la stessa rammenta come il Giudice di
rinvio, a fronte di una sentenza cassata per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, sia vincolato non soltanto al principio di diritto enunciato
dalla Corte, ma a tutte le valutazioni di fatto o di diritto già compiute dal
Giudice a quo, che hanno
rappresentato il necessario presupposto della sentenza di Cassazione;
diversamente opinandosi, infatti, il Giudice di rinvio potrebbe rendere sostanzialmente
inutile la sentenza di Cassazione, eludendo anche il principio di diritto attraverso
una diversa qualificazione giuridica del rapporto ovvero in conseguenza di una
differente ricostruzione dei fatti accertati nella sentenza cassata.
Sulla base di tale principio,
quindi, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda del
ricorrente, volta al conseguimento dell’inquadramento nella superiore posizione
funzionale, stante l’insussistenza del prescritto diploma di laurea.
giovedì 18 gennaio 2018
Confermata, in fase di opposizione del rito Fornero, la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di infermiere incolpato di un grave episodio nell’esercizio delle sue funzioni.
La sentenza, di seguito
pubblicata, si annota per la puntualità delle argomentazioni in rito e nel
merito addotte a conferma dell’ordinanza emessa in fase sommaria, con cui si
accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ai danni di
infermiere ospedaliero resosi responsabile di un grave fatto ai danni di una
paziente nell’esercizio delle sue funzioni. La condotta del suddetto operatore
sanitario è stata ritenuta a tal punto censurabile - sotto il profilo delle
violazioni dei doveri del dipendente ospedaliero – da rendere pienamente
giustificata la misura espulsiva applicata, a nulla valendo giustificazioni,
sostanzialmente negazioniste, addotte
dal ricorrente.
mercoledì 17 gennaio 2018
Non spetta l’indennità di mancato preavviso all’infermiere ospedaliero, il cui rapporto è cessato per inidoneità permanente e assoluta al servizio.
Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva
la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato
importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla
struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto
all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per
inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione
automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica
dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.
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