giovedì 11 aprile 2019

Sul licenziamento disciplinare dell’operatore sanitario

La sentenza, di seguito pubblicata, resa dalla Corte di Appello di Bari sul reclamo proposto, ai sensi della Legge “Fornero”, avverso la sentenza di rigetto dell’impugnativa di licenziamento per giusta causa, affronta, all’esito di un rigoroso scrutinio delle risultanze istruttorie, la tematica del licenziamento disciplinare nei suoi variegati profili di ordine formale e sostanziale. La pronuncia assume rilievo per la particolarità della fattispecie esaminata che chiama in causa la relazione, per molti versi delicata, fra il paziente e l’operatore sanitario, pervenendo alla conferma del licenziamento a fronte delle condotte  contestate, la cui gravità è asseverata anche dalla particolarità del ruolo rivestito in ambito ospedaliero dal soggetto incolpato. 

sentenza C.A. BARI n. 30/2019 

venerdì 1 marzo 2019

Sull’improcedibilità dell’appello nel rito del lavoro e sulla legittimità del pensionamento del dirigente medico intervenuta al compimento del 65° anno di età e dell’anzianità contributiva massima utile prevista dall’ordinamento vigente


La sentenza, che di seguito si pubblica, assume rilievo di particolare interesse tanto dal punto di vista processuale, tanto dal punto di vista del merito.
Sotto il profilo processuale, infatti, nel decretare l’improcedibilità del gravame proposto, la Corte di Appello, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha osservato come, nel rito del lavoro, l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dell’impugnazione, non essendo consentito al Giudice assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo, come nel caso di specie, che l’appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa.
Nel merito, la Corte di Appello ha rilevato la legittimità del collocamento in quiescenza dell’appellante, avendo lo stesso compiuto i 65 anni di età e potendo vantare, quindi, alla data del compimento del 65° anno, 43 anni di anzianità contributiva; sicché, in applicazione del regime previdenziale in materia, l’appellante non aveva alcun diritto al mantenimento in servizio. In sostanza la Corte di Appello ha concluso per la legittimità dell’impugnato pensionamento, essendo la determinazione aziendale  intervenuta in acclarato regime di libera recedibilità. 

lunedì 28 gennaio 2019

Il giudizio di riassunzione in tema di mansioni superiori


La sentenza, che qui si annota, assume rilievo sotto il profilo processuale nella misura in cui la stessa rammenta come il Giudice di rinvio, a fronte di una sentenza cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia vincolato non soltanto al principio di diritto enunciato dalla Corte, ma a tutte le valutazioni di fatto o di diritto già compiute dal Giudice a quo, che hanno rappresentato il necessario presupposto della sentenza di Cassazione; diversamente opinandosi, infatti, il Giudice di rinvio potrebbe rendere sostanzialmente inutile la sentenza di Cassazione, eludendo anche il principio di diritto attraverso una diversa qualificazione giuridica del rapporto ovvero in conseguenza di una differente ricostruzione dei fatti accertati nella sentenza cassata.
Sulla base di tale principio, quindi, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda del ricorrente, volta al conseguimento dell’inquadramento nella superiore posizione funzionale, stante l’insussistenza del prescritto diploma di laurea. 


giovedì 18 gennaio 2018

Confermata, in fase di opposizione del rito Fornero, la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di infermiere incolpato di un grave episodio nell’esercizio delle sue funzioni.



La sentenza, di seguito pubblicata, si annota per la puntualità delle argomentazioni in rito e nel merito addotte a conferma dell’ordinanza emessa in fase sommaria, con cui si accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ai danni di infermiere ospedaliero resosi responsabile di un grave fatto ai danni di una paziente nell’esercizio delle sue funzioni. La condotta del suddetto operatore sanitario è stata ritenuta a tal punto censurabile - sotto il profilo delle violazioni dei doveri del dipendente ospedaliero – da rendere pienamente giustificata la misura espulsiva applicata, a nulla valendo giustificazioni, sostanzialmente negazioniste,  addotte dal ricorrente. 

mercoledì 17 gennaio 2018

Non spetta l’indennità di mancato preavviso all’infermiere ospedaliero, il cui rapporto è cessato per inidoneità permanente e assoluta al servizio.



Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.