mercoledì 4 novembre 2020

Rigettata la domanda risarcitoria a titolo di mancato consenso informato

 

Con la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura ospedaliera in relazione alla domanda del paziente che si doleva del mancato consenso informato.

Nella fattispecie, la prescrizione decorre dal giorno della sottoposizione al trattamento sanitario, in quanto il danneggiato è da subito in grado di conoscere, con l’ordinaria diligenza, se sia stato o meno informato del trattamento chirurgico da eseguirsi.

Non poteva essere, pertanto, fondatamente dedotto dal paziente di essere venuto a conoscenza dell’errore medico successivamente e cioè quando venne ricoverato e trattato chirurgicamente per problematiche derivanti dal riscontrato errore. 

 sentenza 2798 2020 Trib. Bari Sez. Lav.

martedì 7 luglio 2020

Esclusa l’antisindacalità in relazione alla scelta datoriale di non ammettere alla negoziazione decentrata le OO.SS. non firmatarie del CCNL del comparto sanità.


La sentenza, di seguito pubblicata, confermando il decreto di rigetto reso all’esito della fase sommaria ex art. 28 L. 300/70, del quale pure si pubblica il testo, perviene, attraverso una puntuale ricognizione della normativa vigente in materia, alla conclusione che non sussiste alcun profilo di antisindacalità nella decisione datoriale di non ammettere al tavolo di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto sanità 2016-2018, le OO.SS. che non hanno inteso sottoscrivere il CCNL.
La specifica disposizione di fonte collettiva, infatti, non è in alcun modo lesiva del principio di libertà sindacale, presidiato costituzionalmente dall’art. 39, in quanto, stante la natura derivata della contrattazione integrativa da quella primaria di livello nazionale,  non può esporsi ad alcun rilievo di incostituzionalità la scelta degli agenti collettivi nazionali di affidare al CCNL l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Né tantomeno può parlarsi di un’impropria sanzione del dissenso ogniqualvolta venga inibita la partecipazione alla contrattazione decentrata ad una O.S. non firmataria del CCNL, proprio perché il suddetto art. 8 consente la partecipazione alla negoziazione aziendale anche alle OO.SS. non sottoscrittrici dello stesso CCNL, ma che abbiano costituto ad iniziativa, anche disgiunta, una RSU.
In assenza, pertanto, di RSU in ambito aziendale, la cui mancata costituzione non può imputarsi al datore di lavoro, non avendo quest’ultimo alcuna prerogativa in materia, risulta corretta, in stretta applicazione dell’art. 8 del CCNL di settore, la decisione aziendale di escludere dai tavoli integrativi la RSA e la rappresentanza territoriale afferenti ad organizzazione sindacale non sottoscrittrice del CCNL. 


mercoledì 17 luglio 2019

Legittimo il licenziamento per giusta causa in ipotesi di sommatoria di infrazioni disciplinari


La sentenza del Tribunale di Bari-Sez. Lav., di seguito pubblicata, affronta il tema del licenziamento disciplinare per giusta causa in fattispecie di dipendente con mansioni di autista che era incorso negli anni in plurime infrazioni disciplinari.
Il Giudice ha ritenuto la sanzione congrua e proporzionata a fronte della reiterata negligenza e distrazione del dipendente nello svolgimento delle specifiche mansioni assegnategli. Di conseguenza la valutazione unitaria dei numerosi addebiti disciplinari contestati al dipendente, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, consente, ad avviso del Giudice, di ritenere giustificata l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro avuto riguardo anche all’incidenza di tale inadempiente condotta sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio di trasporto erogato dall’azienda datrice di lavoro. 

giovedì 30 maggio 2019

Negato il riconoscimento delle mansioni superiori nei confronti di coadiutore amministrativo che rivendicava l’inquadramento come assistente amministrativo


La sentenza di seguito pubblicata, dopo aver correttamente ricostruito il quadro regolatorio, di conio pubblicistico, in tema di mansioni superiori, e dopo aver puntualmente ricostruito il procedimento logico giuridico, che è alla base dell’indagine ordinata alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, declinandone rigorosamente la sequenza in tre fasi successive, ha disconosciuto il diritto della dipendente al preteso inquadramento nella categoria C, confermando così la coerenza delle mansioni effettivamente svolte con il profilo professionale di coadiutore amministrativo ascritto alla categoria B. 


giovedì 11 aprile 2019

Sul licenziamento disciplinare dell’operatore sanitario

La sentenza, di seguito pubblicata, resa dalla Corte di Appello di Bari sul reclamo proposto, ai sensi della Legge “Fornero”, avverso la sentenza di rigetto dell’impugnativa di licenziamento per giusta causa, affronta, all’esito di un rigoroso scrutinio delle risultanze istruttorie, la tematica del licenziamento disciplinare nei suoi variegati profili di ordine formale e sostanziale. La pronuncia assume rilievo per la particolarità della fattispecie esaminata che chiama in causa la relazione, per molti versi delicata, fra il paziente e l’operatore sanitario, pervenendo alla conferma del licenziamento a fronte delle condotte  contestate, la cui gravità è asseverata anche dalla particolarità del ruolo rivestito in ambito ospedaliero dal soggetto incolpato. 

sentenza C.A. BARI n. 30/2019 

venerdì 1 marzo 2019

Sull’improcedibilità dell’appello nel rito del lavoro e sulla legittimità del pensionamento del dirigente medico intervenuta al compimento del 65° anno di età e dell’anzianità contributiva massima utile prevista dall’ordinamento vigente


La sentenza, che di seguito si pubblica, assume rilievo di particolare interesse tanto dal punto di vista processuale, tanto dal punto di vista del merito.
Sotto il profilo processuale, infatti, nel decretare l’improcedibilità del gravame proposto, la Corte di Appello, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha osservato come, nel rito del lavoro, l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dell’impugnazione, non essendo consentito al Giudice assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo, come nel caso di specie, che l’appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa.
Nel merito, la Corte di Appello ha rilevato la legittimità del collocamento in quiescenza dell’appellante, avendo lo stesso compiuto i 65 anni di età e potendo vantare, quindi, alla data del compimento del 65° anno, 43 anni di anzianità contributiva; sicché, in applicazione del regime previdenziale in materia, l’appellante non aveva alcun diritto al mantenimento in servizio. In sostanza la Corte di Appello ha concluso per la legittimità dell’impugnato pensionamento, essendo la determinazione aziendale  intervenuta in acclarato regime di libera recedibilità.