martedì 23 febbraio 2021

Rigettata la domanda della dipendente ospedaliera avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di dirigente sanitario e del consequenziale trattamento economico

La sentenza, che si annota, riveste particolare interesse per le argomentazioni giuridiche sviluppate a sostegno della reiezione della domanda di parte ricorrente di vedere riconosciuta la superiore qualifica di dirigente sanitario.

Nella fattispecie, non poteva darsi corso alla pretesa attorea in assenza dell’istituzione del posto in questione, nonché di bando del relativo concorso ai fini della copertura del medesimo posto.

Ulteriore ragione preclusiva della domanda risiede nell’accettazione da parte ricorrente, in sede di selezione interna, di disposizioni che, prevedendo espressamente il mantenimento della categoria di appartenenza (DS), impedirebbero l’accesso alla qualifica dirigenziale, infondatamente rivendicata anche sotto l’ulteriore profilo della manifesta carenza dei requisiti contenutistici delle mansioni in concreto espletate. 

sentenza n. 2657 2020 Trib. Bari Sez. Lav.  


mercoledì 4 novembre 2020

Rigettata la domanda risarcitoria a titolo di mancato consenso informato

 

Con la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura ospedaliera in relazione alla domanda del paziente che si doleva del mancato consenso informato.

Nella fattispecie, la prescrizione decorre dal giorno della sottoposizione al trattamento sanitario, in quanto il danneggiato è da subito in grado di conoscere, con l’ordinaria diligenza, se sia stato o meno informato del trattamento chirurgico da eseguirsi.

Non poteva essere, pertanto, fondatamente dedotto dal paziente di essere venuto a conoscenza dell’errore medico successivamente e cioè quando venne ricoverato e trattato chirurgicamente per problematiche derivanti dal riscontrato errore. 

 sentenza 2798 2020 Trib. Bari Sez. Lav.

martedì 7 luglio 2020

Esclusa l’antisindacalità in relazione alla scelta datoriale di non ammettere alla negoziazione decentrata le OO.SS. non firmatarie del CCNL del comparto sanità.


La sentenza, di seguito pubblicata, confermando il decreto di rigetto reso all’esito della fase sommaria ex art. 28 L. 300/70, del quale pure si pubblica il testo, perviene, attraverso una puntuale ricognizione della normativa vigente in materia, alla conclusione che non sussiste alcun profilo di antisindacalità nella decisione datoriale di non ammettere al tavolo di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto sanità 2016-2018, le OO.SS. che non hanno inteso sottoscrivere il CCNL.
La specifica disposizione di fonte collettiva, infatti, non è in alcun modo lesiva del principio di libertà sindacale, presidiato costituzionalmente dall’art. 39, in quanto, stante la natura derivata della contrattazione integrativa da quella primaria di livello nazionale,  non può esporsi ad alcun rilievo di incostituzionalità la scelta degli agenti collettivi nazionali di affidare al CCNL l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Né tantomeno può parlarsi di un’impropria sanzione del dissenso ogniqualvolta venga inibita la partecipazione alla contrattazione decentrata ad una O.S. non firmataria del CCNL, proprio perché il suddetto art. 8 consente la partecipazione alla negoziazione aziendale anche alle OO.SS. non sottoscrittrici dello stesso CCNL, ma che abbiano costituto ad iniziativa, anche disgiunta, una RSU.
In assenza, pertanto, di RSU in ambito aziendale, la cui mancata costituzione non può imputarsi al datore di lavoro, non avendo quest’ultimo alcuna prerogativa in materia, risulta corretta, in stretta applicazione dell’art. 8 del CCNL di settore, la decisione aziendale di escludere dai tavoli integrativi la RSA e la rappresentanza territoriale afferenti ad organizzazione sindacale non sottoscrittrice del CCNL. 


mercoledì 17 luglio 2019

Legittimo il licenziamento per giusta causa in ipotesi di sommatoria di infrazioni disciplinari


La sentenza del Tribunale di Bari-Sez. Lav., di seguito pubblicata, affronta il tema del licenziamento disciplinare per giusta causa in fattispecie di dipendente con mansioni di autista che era incorso negli anni in plurime infrazioni disciplinari.
Il Giudice ha ritenuto la sanzione congrua e proporzionata a fronte della reiterata negligenza e distrazione del dipendente nello svolgimento delle specifiche mansioni assegnategli. Di conseguenza la valutazione unitaria dei numerosi addebiti disciplinari contestati al dipendente, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, consente, ad avviso del Giudice, di ritenere giustificata l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro avuto riguardo anche all’incidenza di tale inadempiente condotta sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio di trasporto erogato dall’azienda datrice di lavoro. 

giovedì 30 maggio 2019

Negato il riconoscimento delle mansioni superiori nei confronti di coadiutore amministrativo che rivendicava l’inquadramento come assistente amministrativo


La sentenza di seguito pubblicata, dopo aver correttamente ricostruito il quadro regolatorio, di conio pubblicistico, in tema di mansioni superiori, e dopo aver puntualmente ricostruito il procedimento logico giuridico, che è alla base dell’indagine ordinata alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, declinandone rigorosamente la sequenza in tre fasi successive, ha disconosciuto il diritto della dipendente al preteso inquadramento nella categoria C, confermando così la coerenza delle mansioni effettivamente svolte con il profilo professionale di coadiutore amministrativo ascritto alla categoria B. 


giovedì 11 aprile 2019

Sul licenziamento disciplinare dell’operatore sanitario

La sentenza, di seguito pubblicata, resa dalla Corte di Appello di Bari sul reclamo proposto, ai sensi della Legge “Fornero”, avverso la sentenza di rigetto dell’impugnativa di licenziamento per giusta causa, affronta, all’esito di un rigoroso scrutinio delle risultanze istruttorie, la tematica del licenziamento disciplinare nei suoi variegati profili di ordine formale e sostanziale. La pronuncia assume rilievo per la particolarità della fattispecie esaminata che chiama in causa la relazione, per molti versi delicata, fra il paziente e l’operatore sanitario, pervenendo alla conferma del licenziamento a fronte delle condotte  contestate, la cui gravità è asseverata anche dalla particolarità del ruolo rivestito in ambito ospedaliero dal soggetto incolpato. 

sentenza C.A. BARI n. 30/2019