Nella fattispecie scrutinata dal Giudice – nella sentenza di
seguito pubblicata – è stato affermato il principio secondo cui nulla compete
al lavoratore a titolo di differenza fra i riposi compensativi goduti in base
ad una successiva regolamentazione aziendale migliorativa e i riposi fruiti in
forza di precedente accordo aziendale, ancorché meno favorevole; e tanto perché
l’istituto economico in valutazione ha trovato apposita regolazione all’interno
delle due distinte discipline aziendali riferite a due specifici ambiti
temporali, non sussistendo – nel vigente ordinamento – l’ultrattività degli
accordi negoziali.
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