venerdì 6 dicembre 2013

No al “trasferimento” per incompatibilità ambientale se questa non risulta adeguatamente provata e no al risarcimento danni da demansionamento



La sentenza, di seguito pubblicata, assume particolare interesse perché affronta i temi del trasferimento nel contesto della medesima unità produttiva giustificato da incompatibilità ambientale e del demansionamento in fattispecie in cui alla dipendente erano state conservate, dopo lo spostamento in altro reparto, mansioni equivalenti.
La sentenza perviene alla conclusione che l’impugnata dislocazione lavorativa, in quanto non provata l’addotta incompatibilità ambientale, risulta illegittima, mentre esclude il dedotto demansionamento e le relative poste di danno quantificate in ricorso in circa 300 mila euro. 

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