La sentenza, di seguito pubblicata, assume particolare
interesse perché affronta i temi del trasferimento nel contesto della medesima
unità produttiva giustificato da incompatibilità ambientale e del
demansionamento in fattispecie in cui alla dipendente erano state conservate,
dopo lo spostamento in altro reparto, mansioni equivalenti.
La sentenza perviene alla conclusione che l’impugnata
dislocazione lavorativa, in quanto non provata l’addotta incompatibilità
ambientale, risulta illegittima, mentre esclude il dedotto demansionamento e le
relative poste di danno quantificate in ricorso in circa 300 mila euro.
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