Nella fattispecie scrutinata dal Giudice – nella sentenza di
seguito pubblicata – è stata data continuità al principio secondo cui nulla
compete al lavoratore a titolo di differenza fra i riposi compensativi goduti
in base ad una successiva regolamentazione aziendale migliorativa e i riposi
fruiti in forza di precedente accordo aziendale, ancorché meno favorevole; e
tanto perché l’istituto economico in valutazione ha trovato apposita regolazione
all’interno delle due distinte discipline aziendali riferite a due specifici
ambiti temporali, non sussistendo – nel vigente ordinamento – l’ultrattività
degli accordi negoziali.
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