L’ordinanza, di seguito pubblicata, si colloca sulla scia
della giurisprudenza sin qui formatasi in ordine all’inammissibilità del cd. rito
Fornero in materia di impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro per
collocamento in quiescenza. Nella fattispecie, più in particolare, viene
esclusa, attraverso un articolato corredo motivazionale, l’agibilità della tutela
reale ex art. 18 L. 300/70 e, per conseguenza, dal lato processuale, l’operatività
della tutela speciale. Il giudice si è uniformato poi all’orientamento
dominante sul mutamento di rito, una volta accertata l’inammissibilità del
rimedio processuale speciale introdotto dalla L. 92/2012.
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