martedì 27 giugno 2017

Riconosciuta la legittimità del collocamento in pensione del dirigente medico in posizione eccedentaria rispetto al fabbisogno aziendale



La sentenza sotto pubblicata ha riconosciuto la legittimità del collocamento a riposo del direttore responsabile dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1, disattendendo così la tesi del ricorrente secondo cui tale risoluzione unilaterale trovava la sua ragione preclusiva nel rivestire lui la qualifica apicale e nell’avere meno di sessantacinque anni.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto legittima la decisione aziendale, ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti di cui all’Art. 2 co. 11 D.L. 95/12 richiamati nella circolare n.3/13 del Dipartimento della funzione pubblica, applicabile all’Ente resistente in forza dell’operato recepimento. In presenza di situazione sovrannumeraria e dell’anzianità contributiva utile alla pensione (44 anni, 5 mesi e 18 giorni), ben si poteva ricorrere – secondo il giudice del lavoro – al collocamento in quiescenza.

Sent.Trib. Bari Sez. Lav. nr. 3549/2017

martedì 20 giugno 2017

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico esclusivista che, in carenza di apposita autorizzazione, svolge attività libero professionale



Con l’interessante pronuncia, di seguito pubblicata, il Giudice, affrontando i temi della tempestività e della specificità della contestazione disciplinare nonché della proporzionalità della reazione datoriale rispetto alla natura ed entità della mancanza ascritta, conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un dirigente medico che, in violazione degli obblighi discendenti dal rapporto esclusivo, svolgeva abusivamente attività libero professionale. 

giovedì 15 giugno 2017

Confermato il licenziamento del dirigente medico riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni di specifica pertinenza



La sentenza ha risolto a favore del datore di lavoro ospedaliero la controversia promossa da un dirigente medico licenziato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni specifiche di chirurgo vascolare.  Nella fattispecie, il giudice, ripercorrendo anche le fasi del giudizio cautelare, perviene, in sede di plena cognitio, alla conclusione secondo cui, stante la peculiarità della normativa applicabile alla fattispecie, non è consentito al dirigente medico chirurgo di poter accedere a reparti diversi da quelli dell’area e della disciplina di appartenenza; essendo, al più, consentito l’accesso a unità operative considerate discipline affini alla chirurgia vascolare come la cardiochirurgia e la cardiologia. Ma stante l’inidoneità riconosciuta alle specifiche attività chirurgiche ed attesa l’indisponibilità nella dotazione organica ospedaliera di posizioni lavorative compatibili con lo stato di salute del dirigente medico, la risoluzione del rapporto di lavoro viene dal giudice riconosciuta pienamente legittima.