La sentenza ha risolto a favore del datore di lavoro ospedaliero
la controversia promossa da un dirigente medico licenziato per sopravvenuta
inidoneità alle mansioni specifiche di chirurgo vascolare. Nella fattispecie, il giudice, ripercorrendo
anche le fasi del giudizio cautelare, perviene, in sede di plena cognitio, alla conclusione secondo cui, stante la peculiarità
della normativa applicabile alla fattispecie, non è consentito al dirigente
medico chirurgo di poter accedere a reparti diversi da quelli dell’area e della
disciplina di appartenenza; essendo, al più, consentito l’accesso a unità
operative considerate discipline affini alla chirurgia vascolare come la
cardiochirurgia e la cardiologia. Ma stante l’inidoneità riconosciuta alle
specifiche attività chirurgiche ed attesa l’indisponibilità nella dotazione
organica ospedaliera di posizioni lavorative compatibili con lo stato di salute
del dirigente medico, la risoluzione del rapporto di lavoro viene dal giudice
riconosciuta pienamente legittima.
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