La sentenza sotto pubblicata ha
riconosciuto la legittimità del collocamento a riposo del direttore responsabile
dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1, disattendendo
così la tesi del ricorrente secondo cui tale risoluzione unilaterale trovava la
sua ragione preclusiva nel rivestire lui la qualifica apicale e nell’avere meno
di sessantacinque anni.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto
legittima la decisione aziendale, ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti
di cui all’Art. 2 co. 11 D.L. 95/12 richiamati nella circolare n.3/13 del
Dipartimento della funzione pubblica, applicabile all’Ente resistente in forza
dell’operato recepimento. In presenza di situazione sovrannumeraria e dell’anzianità
contributiva utile alla pensione (44 anni, 5 mesi e 18 giorni), ben si poteva
ricorrere – secondo il giudice del lavoro – al collocamento in quiescenza.
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