martedì 27 giugno 2017

Riconosciuta la legittimità del collocamento in pensione del dirigente medico in posizione eccedentaria rispetto al fabbisogno aziendale



La sentenza sotto pubblicata ha riconosciuto la legittimità del collocamento a riposo del direttore responsabile dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1, disattendendo così la tesi del ricorrente secondo cui tale risoluzione unilaterale trovava la sua ragione preclusiva nel rivestire lui la qualifica apicale e nell’avere meno di sessantacinque anni.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto legittima la decisione aziendale, ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti di cui all’Art. 2 co. 11 D.L. 95/12 richiamati nella circolare n.3/13 del Dipartimento della funzione pubblica, applicabile all’Ente resistente in forza dell’operato recepimento. In presenza di situazione sovrannumeraria e dell’anzianità contributiva utile alla pensione (44 anni, 5 mesi e 18 giorni), ben si poteva ricorrere – secondo il giudice del lavoro – al collocamento in quiescenza.

Sent.Trib. Bari Sez. Lav. nr. 3549/2017

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