mercoledì 25 giugno 2014

Inammissibile la domanda di reintegra proposta attraverso il cd. Rito Fornero in fattispecie caratterizzata da collocamento in pensione



L’ordinanza, di seguito pubblicata, in accoglimento delle tesi sostenute da questo studio, conclude per l’inammissibilità della domanda proposta con il cd. Rito Fornero in fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza per il raggiungimento del limite di età.
L’ordinanza, che non conosce al momento molti precedenti, risulta meritevole di annotazione per le interessanti argomentazioni di rito e di merito, anche con riferimento, nel quadro di una giurisprudenza allo stato oscillante sull’argomento, alla ritenuta inapplicabilità del mutamento del rito (cd. switch procedimentale) ex art. 426 e 427 c.p.c.

mercoledì 11 giugno 2014

Non spetta l’indennità di ostetricia di sala operatoria alle ostetriche quando la permanenza delle stesse in ambito operatorio risulti residuale rispetto all’ordinaria durata della giornata lavorativa.



La sentenza, di seguito pubblicata, affronta il tema della spettanza o meno alle ostetriche dell’indennità di cui all’art. 44 co. 6 del CCNL 26/07/1995 del Comparto Sanitario.
Il Giudice adito ha ritenuto di non dover accogliere la domanda proposta dal personale ostetrico, argomentando l’esclusione del diritto alla chiesta indennità a motivo dell’acclarato carattere residuale, rispetto all’ordinaria attività lavorativa, della permanenza delle ostetriche in sala operatoria. 

venerdì 14 marzo 2014

venerdì 6 dicembre 2013

No al “trasferimento” per incompatibilità ambientale se questa non risulta adeguatamente provata e no al risarcimento danni da demansionamento



La sentenza, di seguito pubblicata, assume particolare interesse perché affronta i temi del trasferimento nel contesto della medesima unità produttiva giustificato da incompatibilità ambientale e del demansionamento in fattispecie in cui alla dipendente erano state conservate, dopo lo spostamento in altro reparto, mansioni equivalenti.
La sentenza perviene alla conclusione che l’impugnata dislocazione lavorativa, in quanto non provata l’addotta incompatibilità ambientale, risulta illegittima, mentre esclude il dedotto demansionamento e le relative poste di danno quantificate in ricorso in circa 300 mila euro.