Un autista di pullman di linea aveva convenuto in giudizio la
società datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento della somma di
circa 18 mila euro oltre interessi sulla somma rivalutata dal ’94, assumendo il
diritto allo straordinario per “l’attività
inoperosa a bordo” nella fascia oraria in cui non era impegnato alla guida
del mezzo.
Con la
sentenza qui sotto pubblicata il Giudice, in sostanziale accoglimento delle tesi
della società per cui è da escludersi, nella fattispecie, la configurabilità di
prestazioni lavorative aggiuntive da remunerarsi a titolo di straordinario in
via ulteriore rispetto a quanto già percepito forfettariamente per il tempo non
alla guida dell’autobus, ha disatteso la richiesta del ricorrente,
riconoscendogli solo la somma di 875 euro quali differenze retributive maturate
nel corso dei tre anni di rapporto di lavoro.
Tribunale di Bari-Sez. Lavoro Sent. n. 5989/12
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.