venerdì 27 novembre 2015

È solo il Ministero della Salute legittimato passivo nelle controversie in tema di indennizzi da emotrasfusioni. La domanda amministrativa per il riconoscimento del relativo indennizzo soggiace al termine di decadenza triennale.



La sentenza, di seguito pubblicata, in linea con l’orientamento in materia della S.C., conferma la legittimazione passiva del Ministero della Salute in materia di indennizzi da emotrasfusione ex art. 8 L. 210/92.
La domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo da parte dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni deve essere presentata entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 238/97, anche in ipotesi di epatite postrasfusionale contratta prima del 28/7/97, come affermato dalla recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 15352 del 22/7/2015).  



martedì 20 ottobre 2015

Non compete l’indennità cd. di sala operatoria agli infermieri in servizio presso l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva.



La sentenza, di seguito pubblicata, affronta il tema interessante, che, nella sua specificità, costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale, della spettanza o meno dell’indennità cd. di sala operatoria a quegli infermieri che, in servizio presso l’U.O. di Endoscopia Digestiva del reparto di Gastroenterologia, non sono esposti a specifico rischio.
Il Giudice ha osservato come l’indennità in questione non costituisca un’indennità di funzione, correlata cioè in modo automatico ad una particolare mansione, ma un’indennità finalizzata a ristorare l’operatore sanitario per le prestazioni espletate all’interno di un’area, quale la sala operatoria, considerata critica.
In tal senso militano sia il tenore della previsione contrattuale sia la ratio sottesa alla stessa.
Sulla base delle ampie motivazioni, alle quali si rinvia, la domanda dei ricorrenti è stata rigettata. 

venerdì 10 luglio 2015

Non compete l’indennità di turno a dipendente del comparto sanitario che, per esigenze organizzative aziendali, espleta la propria attività lavorativa continuativamente dalle ore 7,00 alle ore 15,00 in un unico turno lavorativo con esclusione di ogni forma di rotazione



La sentenza, di seguito pubblicata, nega il diritto alla percezione dell’indennità di turno di cui all’art. 44 co. 4 del CCNL del comparto sanità del 26/7/95 nei confronti di dipendenti espletanti un servizio programmato esclusivamente in un turno, nella fascia meridiana compresa fra le ore 7,00 e le ore 15,00; è irrilevante la considerazione che l’articolazione di tale turno rispondesse alle sole ed esclusive esigenze aziendali che impedivano ogni forma di rotazione in relazione ai lavoratori ricorrenti. 

sent. n. 3901/2015 Trib. Bari Sez. Lav.

mercoledì 24 giugno 2015

Non compete l’indennità sostitutiva del preavviso in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente al servizio di istituto



La sentenza, di seguito pubblicata, affronta l’interessante questione della spettanza o meno dell’indennità di mancato preavviso in fattispecie caratterizzata  dal collocamento a riposo per accertata inidoneità permanente al servizio di istituto.
Il datore di lavoro aveva, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza amministrativa, accordato alla lavoratrice l’indennità sostitutiva del mancato preavviso nella misura dimezzata rispetto alla misura intera prevista dal CCNL del settore sanità, non potendosi inventariare tale ipotesi né nella categoria delle dimissioni né in quella del licenziamento. La dipendente ricorreva contro tale decisione aziendale, ottenendo il decreto ingiuntivo in relazione all’altra metà ritenuta spettantele.
In accoglimento dell’opposizione proposta dal datore di lavoro, il Giudice risolveva la controversia attraverso la sentenza annotata, affermando il principio che, nella fattispecie, non competeva alcuna indennità di mancato preavviso, dovendosi sussumere la fattispecie considerata nella categoria della risoluzione automatica del rapporto di lavoro. 

lunedì 15 giugno 2015

È giustificato il licenziamento dell’infermiere che contravviene gravemente ai propri doveri professionali come declinati anche dal vigente codice etico



La sentenza, che di seguito si pubblica, affronta il tema del licenziamento disciplinare di un infermiere incolpato di gravi violazioni degli obblighi rivenienti dal CCNL di settore e dal codice etico.

La pronuncia affronta anche i temi del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, affermando, in coerenza con l’insegnamento della Suprema Corte, l’autonomia del primo rispetto al secondo.