martedì 13 dicembre 2016
Esclusa l’ultrattività degli accordi aziendali
Attraverso la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari, consolidando l’orientamento in materia della Sezione Lavoro, ha negato l’ultrattività degli accordi negoziali, sostenendo, altresì, che, in presenza di inequivoci comportamenti concludenti delle parti, non si determina una carenza assoluta di disciplina e di tutela; e tanto perché il regime economico in precedenza regolato da un accordo aziendale scaduto resta pur sempre disciplinato da norme convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con conseguente prosecuzione dell’applicazione delle norme precedenti, ancorchè sottoposte a scadenza.
sent. Trib. Bari Sez. Lav. 5784/2016
Rigettato il ricorso di dipendente ospedaliero volto ad ottenere l’inquadramento in cat. C come assistente amministrativo
Il giudice, attraverso
la puntuale ricostruzione degli esiti dell’espletata istruttoria e la corretta
esegesi delle declaratorie contrattuali relative alla mansionalità propria del
ricorrente ed a quella rivendicata, perviene alla conclusione del diniego dell’inquadramento
del ricorrente nel superiore profilo professionale di assistente amministrativo
per il quale sono richieste conoscenze teoriche specialistiche di base,
capacità tecniche elevate ed anche il coordinamento e controllo di altri
lavoratori.
Trattasi di attività e
responsabilità che esulano, secondo il giudice, dal profilo lavorativo del
dipendente, i cui compiti si sono sostanziati essenzialmente nell’accettazione
e nel controllo della conformità della merce consegnata agli ordini emessi dal competente
ufficio ospedaliero.sent. Trib. Bari Sez. Lav. 5917/2016
mercoledì 22 giugno 2016
La maggiore intensità dell’autonomia operativa fa la differenza fra il Collaboratore amministrativo professionale esperto e l’Assistente Amministrativo
La sentenza di seguito pubblicata ha negato il diritto all’inquadramento
in categoria DS, profilo di Collaboratore amministrativo – professionale esperto,
al dipendente di Azienda Ospedaliera inquadrato in categoria C, profilo
professionale di Assistente amministrativo.
Attraverso la puntuale analisi del risultato dell’espletata
istruttoria e all’esito dell’esame comparativo fra la Cat. C e la DS, il
Giudice ha ritenuto che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente non
rivestissero quel grado di particolare autonomia operativa, propria e nella
relazione con gli altri dipendenti, tale da giustificare la pretesa di
superiore inquadramento.Sentenza n. 3334/2016
mercoledì 18 maggio 2016
No alla procedura cautelare in materia di sanzioni conservative
L’ordinanza, di seguito pubblicata, affronta l’interessante
questione relativa all’ammissibilità della procedura d’urgenza ai fini dell’impugnazione
di sanzioni disciplinari conservative. Il Giudice dà conto, con ampia e
rigorosa motivazione, dell’assenza del requisito del periculum in mora.
mercoledì 4 maggio 2016
Non competono retribuzioni aggiuntive al dirigente medico di Pronto Soccorso che svolge anche mansioni relative al servizio di 118
L'omogeneità delle mansioni svolte nell'ambito del Pronto Soccorso e di quelle del servizio 118 non dà titolo al riconoscimento di retribuzioni aggiuntive. Così il Tribunale di Bari, dando continuità all'orientamento sin qui espresso in materia, risolve la controversia promossa da un dirigente medico nei confronti della struttura ospedaliera di appartenenza, di cui viene riconosciuta l'integrale correttezza di operato.
Tribunale di Bari - Sent. 2243/16
Tribunale di Bari - Sent. 2243/16
mercoledì 6 aprile 2016
Non competono retribuzioni aggiuntive al medico di Pronto Soccorso chiamato a svolgere anche attività di 118 e di guardia interdivisionale.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza di seguito pubblicata,
dà continuità all’orientamento della giurisprudenza barese secondo cui è da
escludersi il diritto del dirigente medico, strutturato nel Pronto Soccorso, a
vedersi riconoscere retribuzioni aggiuntive in relazione alle attività di
urgenza territoriale (118) e di guardia interdivisionale espletate comunque
nell’ambito delle ore contrattuali. Viene escluso anche, con argomentata
motivazione, il diritto ad ogni pretesa risarcitoria dedotta dal ricorrente.
venerdì 11 marzo 2016
Esclusa l’ultrattività degli accordi aziendali.
Attraverso
la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari, dando continuità
all’orientamento in materia della Sezione Lavoro, ha negato l’ultrattività
degli accordi negoziali, sostenendo, altresì, che, in presenza di inequivoci
comportamenti concludenti delle parti, non si determina una carenza assoluta di
disciplina e di tutela; e tanto perché il regime economico in precedenza
regolato da un accordo aziendale secaduto resta pur sempre disciplinato da norme
convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi
anche per facta concludentia, con conseguente prosecuzione dell’applicazione
delle norme precedenti, ancorchè sottoposte a scadenza.
Sent. Tribunale di Bari n. 1218/2016
Sent. Tribunale di Bari n. 1218/2016
lunedì 22 febbraio 2016
Inammissibilità del ricorso ex art. 1 co. 49 L. 92/2012 in assenza di illiceità del motivo determinante il recesso.
La sentenza, di seguito pubblicata, in accoglimento delle
tesi difensive svolte da questo studio, statuisce l’inammissibilità del ricorso
azionato con il c.d. rito “Fornero”, in assenza di prova idonea a dimostrare il
dedotto carattere ritorsivo del licenziamento impugnato.
Nella fattispecie, incontestata l’applicabilità della tutela
obbligatoria, incombeva sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento
ritorsivo; onere, come rilevato dal giudice, non assolto.
Il giudicante, inoltre, ha ritenuto l’inapplicabilità in via
analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs. n. 150/11,
escludendo, per conseguenza, il c.d. switch procedimentale e, coerentemente, concludendo
per l’inammissibilità del ricorso.
mercoledì 17 febbraio 2016
Sgravio cartella esattoriale relativa a contributi per l'assicurazione sociale dei lavoratori dipendenti.
Il giudice del lavoro di Bari, con la sentenza di seguito
pubblicata, all'esito di una complessa attività istruttoria, riconosce l'integrale correttezza dell'operato di una struttura ospedaliera chiamata
dall'Inps al pagamento di euro 2.664.860,57.
Le risultanze dell'espletata istruttoria hanno
definitivamente accertato l'insussistenza del credito trasfuso nella cartella
esattoriale, essendo risultato lo stesso, oggetto di cessione, integralmente
soddisfatto; il giudice ha affermato, altresì, l' inidoneità di un atto notificato dall' Istituto previdenziale ad interrompere i termini di prescrizione.
Iscriviti a:
Post (Atom)