lunedì 28 gennaio 2019

Il giudizio di riassunzione in tema di mansioni superiori


La sentenza, che qui si annota, assume rilievo sotto il profilo processuale nella misura in cui la stessa rammenta come il Giudice di rinvio, a fronte di una sentenza cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia vincolato non soltanto al principio di diritto enunciato dalla Corte, ma a tutte le valutazioni di fatto o di diritto già compiute dal Giudice a quo, che hanno rappresentato il necessario presupposto della sentenza di Cassazione; diversamente opinandosi, infatti, il Giudice di rinvio potrebbe rendere sostanzialmente inutile la sentenza di Cassazione, eludendo anche il principio di diritto attraverso una diversa qualificazione giuridica del rapporto ovvero in conseguenza di una differente ricostruzione dei fatti accertati nella sentenza cassata.
Sulla base di tale principio, quindi, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda del ricorrente, volta al conseguimento dell’inquadramento nella superiore posizione funzionale, stante l’insussistenza del prescritto diploma di laurea. 


giovedì 18 gennaio 2018

Confermata, in fase di opposizione del rito Fornero, la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di infermiere incolpato di un grave episodio nell’esercizio delle sue funzioni.



La sentenza, di seguito pubblicata, si annota per la puntualità delle argomentazioni in rito e nel merito addotte a conferma dell’ordinanza emessa in fase sommaria, con cui si accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ai danni di infermiere ospedaliero resosi responsabile di un grave fatto ai danni di una paziente nell’esercizio delle sue funzioni. La condotta del suddetto operatore sanitario è stata ritenuta a tal punto censurabile - sotto il profilo delle violazioni dei doveri del dipendente ospedaliero – da rendere pienamente giustificata la misura espulsiva applicata, a nulla valendo giustificazioni, sostanzialmente negazioniste,  addotte dal ricorrente. 

mercoledì 17 gennaio 2018

Non spetta l’indennità di mancato preavviso all’infermiere ospedaliero, il cui rapporto è cessato per inidoneità permanente e assoluta al servizio.



Nella procedura monitoria, venuta in evidenza, si chiedeva ed otteneva la condanna al pagamento in favore di dipendente ospedaliero di un determinato importo a titolo di indennità di mancato preavviso e di ferie.
In sede di opposizione, in accoglimento delle tesi sostenute dalla struttura ospedaliera, il Giudice del Lavoro disconosceva il diritto all’indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto risolto per inidoneità permanente e assoluta al servizio. Trattandosi, pertanto, di risoluzione automatica del rapporto governata dall’art. 39 del C.C.N.L. Sanità Pubblica dell’1/9/95, al lavoratore non compete alcun preavviso.




giovedì 14 dicembre 2017

Cessazione della materia del contendere nel contesto di procedimento ex art. 28 L.300/70.



Con il decreto, di seguito pubblicato, il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, nell’ambito di un procedimento ex art. 28 L. 300/70 volto alla declaratoria di antisindacalità della condotta aziendale sospettata di illegittimità per avere la resistente disdettato parzialmente un accordo sindacale, è pervenuto all’interessante conclusione, rigorosamente argomentata in punto di diritto, della cessazione della materia del contendere sul presupposto che la società convenuta aveva mostrato, nelle more della definizione del giudizio, concreta disponibilità a rimodulare il sistema di turnazione delle ferie tenuto conto della peculiarità dell’organizzazione aziendale. Il Giudice ha sottolineato, per un verso, il contegno collaborativo della società e, per altro verso, ha evidenziato come l’O.S., “pur riscontrando positivamente il nuovo piano ferie suggerito dalla società, non ha inteso soprassedere, neppure su invito del giudicante, alla riserva articolata nella missiva del 6/11/2017…”.

martedì 3 ottobre 2017

Anche, nella contumacia del convenuto, l’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda



La sentenza riveste interesse, anche dal lato processuale, laddove afferma il principio che la contumacia non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub strato di contrapposizione su cui si articola il contradditorio.
Pertanto, anche nel rito del lavoro, la contumacia del convenuto non esclude il potere-dovere del Giudice di accertare se l’attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda. Sulla base di tali coordinate giuridiche, il Giudice, nella fattispecie, in accoglimento, per quanto di ragione,  della domanda del ricorrente ha condannato la ditta convenuta, nella relativa contumacia, al pagamento delle somme tutte indicate in dispositivo.