Nei giudizi cautelari, di seguito pubblicati, di prima e
seconda istanza, è stato affrontato il tema del riconoscimento del diritto ai
permessi per l’assistenza al parente disabile in favore di lavoratore occupato
in una sede produttiva distante circa 1000 km dalla residenza del detto parente
che poteva – peraltro – beneficiare dell’assistenza della sorella.
Nell’aderire alle tesi della difesa della società convenuta,
i giudici hanno rigettato la richiesta del ricorrente con argomentazioni di
merito e di rito (insindacabilità in sede cautelare del danno a soggetto
estraneo alla procedura) di particolare interesse.