La sentenza è di particolare
interesse, in quanto, nell’equiparare il collocamento a riposo per sopravvenuta
inabilità assoluta al servizio alla risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore,
il datore di lavoro, limitandosi a prenderne atto, nega il diritto
all’indennità sostitutiva di preavviso, istituto che svolge la funzione di
consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo
lavoro ed è, pertanto, collegato all’iniziativa risolutiva del datore di lavoro,
laddove la finalità diventa quella di rimpiazzare tempestivamente il lavoratore
dimissionario, nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga per decisione
del lavoratore.
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