venerdì 12 ottobre 2012

Non spetta il preavviso se collocato a riposo per sopravvenuta inabilità assoluta al servizio



La sentenza è di particolare interesse, in quanto, nell’equiparare il collocamento a riposo per sopravvenuta inabilità assoluta al servizio alla risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, il datore di lavoro, limitandosi a prenderne atto, nega il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, istituto che svolge la funzione di consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo lavoro ed è, pertanto, collegato all’iniziativa risolutiva del datore di lavoro, laddove la finalità diventa quella di rimpiazzare tempestivamente il lavoratore dimissionario, nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga per decisione del lavoratore.

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