giovedì 14 dicembre 2017

Cessazione della materia del contendere nel contesto di procedimento ex art. 28 L.300/70.



Con il decreto, di seguito pubblicato, il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, nell’ambito di un procedimento ex art. 28 L. 300/70 volto alla declaratoria di antisindacalità della condotta aziendale sospettata di illegittimità per avere la resistente disdettato parzialmente un accordo sindacale, è pervenuto all’interessante conclusione, rigorosamente argomentata in punto di diritto, della cessazione della materia del contendere sul presupposto che la società convenuta aveva mostrato, nelle more della definizione del giudizio, concreta disponibilità a rimodulare il sistema di turnazione delle ferie tenuto conto della peculiarità dell’organizzazione aziendale. Il Giudice ha sottolineato, per un verso, il contegno collaborativo della società e, per altro verso, ha evidenziato come l’O.S., “pur riscontrando positivamente il nuovo piano ferie suggerito dalla società, non ha inteso soprassedere, neppure su invito del giudicante, alla riserva articolata nella missiva del 6/11/2017…”.

martedì 3 ottobre 2017

Anche, nella contumacia del convenuto, l’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda



La sentenza riveste interesse, anche dal lato processuale, laddove afferma il principio che la contumacia non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub strato di contrapposizione su cui si articola il contradditorio.
Pertanto, anche nel rito del lavoro, la contumacia del convenuto non esclude il potere-dovere del Giudice di accertare se l’attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda. Sulla base di tali coordinate giuridiche, il Giudice, nella fattispecie, in accoglimento, per quanto di ragione,  della domanda del ricorrente ha condannato la ditta convenuta, nella relativa contumacia, al pagamento delle somme tutte indicate in dispositivo.

martedì 26 settembre 2017

Disconosciuto il diritto all’inquadramento nel superiore profilo di Operatore Socio Sanitario.


La sentenza, di seguito pubblicata, ha rigettato la domanda della ricorrente volta all’inquadramento superiore come Operatore Socio Sanitario. Il Giudice ha ritenuto che le risultanze istruttorie non avessero fornito elementi idonei a ricondurre l’attività espletata dalla ricorrente alle mansioni proprie della rivendicata categoria BS, non cogliendosi in esse l’aspetto essenziale dell’assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale. Ne discende, dunque la piena legittimità dell’inquadramento come operatore tecnico dell’assistenza dell’istante. 
Sent. 4150_2017 Trib. Bari Lav. Giudice Lagioia

martedì 27 giugno 2017

Riconosciuta la legittimità del collocamento in pensione del dirigente medico in posizione eccedentaria rispetto al fabbisogno aziendale



La sentenza sotto pubblicata ha riconosciuto la legittimità del collocamento a riposo del direttore responsabile dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1, disattendendo così la tesi del ricorrente secondo cui tale risoluzione unilaterale trovava la sua ragione preclusiva nel rivestire lui la qualifica apicale e nell’avere meno di sessantacinque anni.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto legittima la decisione aziendale, ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti di cui all’Art. 2 co. 11 D.L. 95/12 richiamati nella circolare n.3/13 del Dipartimento della funzione pubblica, applicabile all’Ente resistente in forza dell’operato recepimento. In presenza di situazione sovrannumeraria e dell’anzianità contributiva utile alla pensione (44 anni, 5 mesi e 18 giorni), ben si poteva ricorrere – secondo il giudice del lavoro – al collocamento in quiescenza.

Sent.Trib. Bari Sez. Lav. nr. 3549/2017

martedì 20 giugno 2017

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico esclusivista che, in carenza di apposita autorizzazione, svolge attività libero professionale



Con l’interessante pronuncia, di seguito pubblicata, il Giudice, affrontando i temi della tempestività e della specificità della contestazione disciplinare nonché della proporzionalità della reazione datoriale rispetto alla natura ed entità della mancanza ascritta, conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un dirigente medico che, in violazione degli obblighi discendenti dal rapporto esclusivo, svolgeva abusivamente attività libero professionale. 

giovedì 15 giugno 2017

Confermato il licenziamento del dirigente medico riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni di specifica pertinenza



La sentenza ha risolto a favore del datore di lavoro ospedaliero la controversia promossa da un dirigente medico licenziato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni specifiche di chirurgo vascolare.  Nella fattispecie, il giudice, ripercorrendo anche le fasi del giudizio cautelare, perviene, in sede di plena cognitio, alla conclusione secondo cui, stante la peculiarità della normativa applicabile alla fattispecie, non è consentito al dirigente medico chirurgo di poter accedere a reparti diversi da quelli dell’area e della disciplina di appartenenza; essendo, al più, consentito l’accesso a unità operative considerate discipline affini alla chirurgia vascolare come la cardiochirurgia e la cardiologia. Ma stante l’inidoneità riconosciuta alle specifiche attività chirurgiche ed attesa l’indisponibilità nella dotazione organica ospedaliera di posizioni lavorative compatibili con lo stato di salute del dirigente medico, la risoluzione del rapporto di lavoro viene dal giudice riconosciuta pienamente legittima.