Con il decreto, di seguito
pubblicato, il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, nell’ambito di un procedimento
ex art. 28 L. 300/70 volto alla declaratoria di antisindacalità della condotta
aziendale sospettata di illegittimità per avere la resistente disdettato
parzialmente un accordo sindacale, è pervenuto all’interessante conclusione,
rigorosamente argomentata in punto di diritto, della cessazione della materia
del contendere sul presupposto che la società convenuta aveva mostrato, nelle
more della definizione del giudizio, concreta disponibilità a rimodulare il
sistema di turnazione delle ferie tenuto conto della peculiarità
dell’organizzazione aziendale. Il Giudice ha sottolineato, per un verso, il
contegno collaborativo della società e, per altro verso, ha evidenziato come
l’O.S., “pur riscontrando positivamente
il nuovo piano ferie suggerito dalla società, non ha inteso soprassedere,
neppure su invito del giudicante, alla riserva articolata nella missiva del
6/11/2017…”.
giovedì 14 dicembre 2017
martedì 3 ottobre 2017
Anche, nella contumacia del convenuto, l’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda
La sentenza riveste interesse, anche dal lato processuale, laddove
afferma il principio che la contumacia non può assumere alcun significato
probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio
nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il sub strato di
contrapposizione su cui si articola il contradditorio.
Pertanto, anche nel rito del lavoro, la contumacia del convenuto non
esclude il potere-dovere del Giudice di accertare se l’attore abbia fornito la
prova dei fatti costitutivi della domanda. Sulla base di tali coordinate giuridiche,
il Giudice, nella fattispecie, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda del ricorrente ha condannato la
ditta convenuta, nella relativa contumacia, al pagamento delle somme tutte
indicate in dispositivo.
martedì 26 settembre 2017
Disconosciuto il diritto all’inquadramento nel superiore profilo di Operatore Socio Sanitario.
La sentenza, di seguito
pubblicata, ha rigettato la domanda della ricorrente volta all’inquadramento
superiore come Operatore Socio Sanitario. Il Giudice ha ritenuto che le
risultanze istruttorie non avessero fornito elementi idonei a ricondurre
l’attività espletata dalla ricorrente alle mansioni proprie della rivendicata
categoria BS, non cogliendosi in esse l’aspetto essenziale dell’assistenza
diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale
attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo
ambientale. Ne discende, dunque la piena legittimità dell’inquadramento come
operatore tecnico dell’assistenza dell’istante.
Sent. 4150_2017 Trib. Bari Lav. Giudice Lagioia
Sent. 4150_2017 Trib. Bari Lav. Giudice Lagioia
martedì 27 giugno 2017
Riconosciuta la legittimità del collocamento in pensione del dirigente medico in posizione eccedentaria rispetto al fabbisogno aziendale
La sentenza sotto pubblicata ha
riconosciuto la legittimità del collocamento a riposo del direttore responsabile
dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1, disattendendo
così la tesi del ricorrente secondo cui tale risoluzione unilaterale trovava la
sua ragione preclusiva nel rivestire lui la qualifica apicale e nell’avere meno
di sessantacinque anni.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto
legittima la decisione aziendale, ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti
di cui all’Art. 2 co. 11 D.L. 95/12 richiamati nella circolare n.3/13 del
Dipartimento della funzione pubblica, applicabile all’Ente resistente in forza
dell’operato recepimento. In presenza di situazione sovrannumeraria e dell’anzianità
contributiva utile alla pensione (44 anni, 5 mesi e 18 giorni), ben si poteva
ricorrere – secondo il giudice del lavoro – al collocamento in quiescenza.
martedì 20 giugno 2017
Legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico esclusivista che, in carenza di apposita autorizzazione, svolge attività libero professionale
Con l’interessante pronuncia, di seguito pubblicata, il
Giudice, affrontando i temi della tempestività e della specificità della contestazione
disciplinare nonché della proporzionalità della reazione datoriale rispetto
alla natura ed entità della mancanza ascritta, conferma la legittimità del
licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un dirigente medico
che, in violazione degli obblighi discendenti dal rapporto esclusivo, svolgeva
abusivamente attività libero professionale.
giovedì 15 giugno 2017
Confermato il licenziamento del dirigente medico riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni di specifica pertinenza
La sentenza ha risolto a favore del datore di lavoro ospedaliero
la controversia promossa da un dirigente medico licenziato per sopravvenuta
inidoneità alle mansioni specifiche di chirurgo vascolare. Nella fattispecie, il giudice, ripercorrendo
anche le fasi del giudizio cautelare, perviene, in sede di plena cognitio, alla conclusione secondo cui, stante la peculiarità
della normativa applicabile alla fattispecie, non è consentito al dirigente
medico chirurgo di poter accedere a reparti diversi da quelli dell’area e della
disciplina di appartenenza; essendo, al più, consentito l’accesso a unità
operative considerate discipline affini alla chirurgia vascolare come la
cardiochirurgia e la cardiologia. Ma stante l’inidoneità riconosciuta alle
specifiche attività chirurgiche ed attesa l’indisponibilità nella dotazione
organica ospedaliera di posizioni lavorative compatibili con lo stato di salute
del dirigente medico, la risoluzione del rapporto di lavoro viene dal giudice
riconosciuta pienamente legittima.
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