mercoledì 6 aprile 2016

Non competono retribuzioni aggiuntive al medico di Pronto Soccorso chiamato a svolgere anche attività di 118 e di guardia interdivisionale.

Il Tribunale di Bari, con la sentenza di seguito pubblicata, dà continuità all’orientamento della giurisprudenza barese secondo cui è da escludersi il diritto del dirigente medico, strutturato nel Pronto Soccorso, a vedersi riconoscere retribuzioni aggiuntive in relazione alle attività di urgenza territoriale (118) e di guardia interdivisionale espletate comunque nell’ambito delle ore contrattuali. Viene escluso anche, con argomentata motivazione, il diritto ad ogni pretesa risarcitoria dedotta dal ricorrente.

venerdì 11 marzo 2016

Esclusa l’ultrattività degli accordi aziendali.

Attraverso la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari, dando continuità all’orientamento in materia della Sezione Lavoro, ha negato l’ultrattività degli accordi negoziali, sostenendo, altresì, che, in presenza di inequivoci comportamenti concludenti delle parti, non si determina una carenza assoluta di disciplina e di tutela; e tanto perché il regime economico in precedenza regolato da un accordo aziendale secaduto resta pur sempre disciplinato da norme convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con conseguente prosecuzione dell’applicazione delle norme precedenti, ancorchè sottoposte a scadenza.

Sent. Tribunale di Bari n. 1218/2016

lunedì 22 febbraio 2016

Inammissibilità del ricorso ex art. 1 co. 49 L. 92/2012 in assenza di illiceità del motivo determinante il recesso.



La sentenza, di seguito pubblicata, in accoglimento delle tesi difensive svolte da questo studio, statuisce l’inammissibilità del ricorso azionato con il c.d. rito “Fornero”, in assenza di prova idonea a dimostrare il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento impugnato.
Nella fattispecie, incontestata l’applicabilità della tutela obbligatoria, incombeva sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento ritorsivo; onere, come rilevato dal giudice, non assolto.
Il giudicante, inoltre, ha ritenuto l’inapplicabilità in via analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs. n. 150/11, escludendo, per conseguenza, il c.d. switch procedimentale e, coerentemente, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

mercoledì 17 febbraio 2016

Sgravio cartella esattoriale relativa a contributi per l'assicurazione sociale dei lavoratori dipendenti.



Il giudice del lavoro di Bari, con la sentenza di seguito pubblicata, all'esito di una complessa attività istruttoria, riconosce l'integrale correttezza dell'operato di una struttura ospedaliera chiamata dall'Inps al pagamento di euro 2.664.860,57.
Le risultanze dell'espletata istruttoria hanno definitivamente accertato l'insussistenza del credito trasfuso nella cartella esattoriale, essendo risultato lo stesso, oggetto di cessione, integralmente soddisfatto; il giudice ha  affermato, altresì, l' inidoneità di un atto notificato dall' Istituto previdenziale ad interrompere i termini di prescrizione.

venerdì 27 novembre 2015

È solo il Ministero della Salute legittimato passivo nelle controversie in tema di indennizzi da emotrasfusioni. La domanda amministrativa per il riconoscimento del relativo indennizzo soggiace al termine di decadenza triennale.



La sentenza, di seguito pubblicata, in linea con l’orientamento in materia della S.C., conferma la legittimazione passiva del Ministero della Salute in materia di indennizzi da emotrasfusione ex art. 8 L. 210/92.
La domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo da parte dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni deve essere presentata entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 238/97, anche in ipotesi di epatite postrasfusionale contratta prima del 28/7/97, come affermato dalla recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 15352 del 22/7/2015).  



martedì 20 ottobre 2015

Non compete l’indennità cd. di sala operatoria agli infermieri in servizio presso l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva.



La sentenza, di seguito pubblicata, affronta il tema interessante, che, nella sua specificità, costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale, della spettanza o meno dell’indennità cd. di sala operatoria a quegli infermieri che, in servizio presso l’U.O. di Endoscopia Digestiva del reparto di Gastroenterologia, non sono esposti a specifico rischio.
Il Giudice ha osservato come l’indennità in questione non costituisca un’indennità di funzione, correlata cioè in modo automatico ad una particolare mansione, ma un’indennità finalizzata a ristorare l’operatore sanitario per le prestazioni espletate all’interno di un’area, quale la sala operatoria, considerata critica.
In tal senso militano sia il tenore della previsione contrattuale sia la ratio sottesa alla stessa.
Sulla base delle ampie motivazioni, alle quali si rinvia, la domanda dei ricorrenti è stata rigettata. 

venerdì 10 luglio 2015

Non compete l’indennità di turno a dipendente del comparto sanitario che, per esigenze organizzative aziendali, espleta la propria attività lavorativa continuativamente dalle ore 7,00 alle ore 15,00 in un unico turno lavorativo con esclusione di ogni forma di rotazione



La sentenza, di seguito pubblicata, nega il diritto alla percezione dell’indennità di turno di cui all’art. 44 co. 4 del CCNL del comparto sanità del 26/7/95 nei confronti di dipendenti espletanti un servizio programmato esclusivamente in un turno, nella fascia meridiana compresa fra le ore 7,00 e le ore 15,00; è irrilevante la considerazione che l’articolazione di tale turno rispondesse alle sole ed esclusive esigenze aziendali che impedivano ogni forma di rotazione in relazione ai lavoratori ricorrenti. 

sent. n. 3901/2015 Trib. Bari Sez. Lav.