venerdì 28 settembre 2012

Manca il collegamento societario se l’azienda fornisce la prova della propria distintività operativa e giuridica: inapplicabile lo statuto dei lavoratori.



Il decreto, qui sotto pubblicato, ancorchè risalente nel tempo, assume, ancor oggi, un suo particolare interesse per la varietà delle tematiche  giuridiche affrontate circa l’applicabilità della L. 300/70 in un contesto societario assunto dall’O.S. riccorrente come caratterizzato da sostanziale collegamento.
L’allora Pretore ha escluso, nella fattispecie, tanto il collegamento societario tanto gli estremi dell’asserita condotta antisindacale, rigettando, in accoglimento delle argomentazioni difensive del nostro studio, anche la domanda di rimozione degli effetti prodotti dalla censurata condotta antisindacale ossia gli intimati licenziamenti e le irrogate sanzioni disciplinari nei confronti dei vari dipendenti coinvolti.


mercoledì 26 settembre 2012

Non c’è esecuzione sulla sentenza di mero accertamento e di condanna generica



L’ordinanza, qui sotto pubblicata, si segnala per l’interessante principio enucleato in ordine all’impossibilità di dar corso alla procedura esecutiva sulla base di una sentenza del Giudice del Lavoro di condanna generica che non contiene né la determinazione dell’ammontare delle somme oggetto dell’obbligazione né i dati numerici necessari e sufficienti alla quantificazione. 

lunedì 24 settembre 2012

Il rapporto previdenziale con l’INADEL è distinto dal rapporto di lavoro con il proprio datore.


In applicazione del suddetto principio, con la sentenza sotto pubblicata, è stato negato il diritto al riscatto dei periodi di studi universitari e di specializzazione al dirigente medico che non abbia perfezionato la procedura ex lege prevista per il pagamento di relativi contributi volontari.


Tribunale di Bari-Sez. Lavoro, Dott. Mastrorilli, Sent. 22232/09

venerdì 21 settembre 2012

Dichiarato interrotto il giudizio se la snc è cancellata dal registro delle imprese


L’ordinanza, qui sotto pubblicata, del Giudice del Lavoro di Bari, accogliendo le eccezioni processuali della società convenuta, patrocinata dal nostro studio, dispone l’interruzione del giudizio per sopravvenuta carenza di legittimazione e capacità di stare in giudizio della snc per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese.
Il provvedimento si prospetta interessante per gli operatori pure in considerazione della puntuale ricostruzione delle posizioni anche più recenti della giurisprudenza di legittimità in materia. 

giovedì 20 settembre 2012

Non si possono riconoscere le funzioni primariali al dirigente medico che non abbia provato di averle espletate

Le due sentenze, qui sotto pubblicate, negano il diritto all’inquadramento in qualifica primariale al dirigente medico, in assenza di idonea procedura selettiva pubblica e, comunque, in carenza di prova idona circa l’effettivo espletamento delle superiori funzioni.
 
Tribunale di Bari-Sez. Lavoro, D.ssa A. Arbore, Sent. 13545/03

Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro-Dott. Curzio Sent. 1409/05

venerdì 14 settembre 2012

Non ha diritto a permanere in servizio sino a 67 anni il dirigente medico che ha superato i 40 anni di anzianità contributiva



Le ordinanze, qui sotto pubblicate, con distinte argomentazioni adesive alle tesi esposte nei due procedimenti cautelari dalla struttura ospedaliera convenuta, affermano il principio della piena legittimità della decisione risolutiva aziendale del rapporto di lavoro con un dirigente medico che abbia superato l’anzianità contributiva di 40 anni.
Viene così disattesa dai giudici, sulla base di un’interessante interpretazione della cd. legge Brunetta, la richiesta del dirigente medico di proseguire il servizio fino al compimento del 67° anno di età.
Si pubblica anche il precedente conforme del medesimo Tribunale di Bari con riferimento a dipendente ospedaliero dell'area del comparto sanitario.








mercoledì 12 settembre 2012

La retribuzione del dirigente medico deve allinearsi alle funzioni effettivamente espletate



La sentenza qui sotto pubblicata , in totale accoglimento delle tesi difensive della struttura ospedaliera convenuta, afferma il principio che il dirigente medico, non confermato nell’incarico di responsabile di unità operativa, a seguito di riassetto organizzativo, non ha diritto al mantenimento per intero del trattamento economico fruito in costanza di svolgimento del soppresso incarico di capo modulo.