La sentenza che si pubblica di seguito si segnala per il
principio ivi declinato della non spettanza dell’indennità sostitutiva delle
ferie non godute in ipotesi di mobilità
volontaria di un dirigente medico verso altro presidio ospedaliero. Nella
fattispecie, infatti, in accoglimento della tesi dell’ospedale convenuto ed i
riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Bari -Sez. Lavoro-
ha ritenuto configurarsi una cessione di contratto, con conseguente
prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro in capo al
quale si radicherebbe l’obbligo di consentire la fruizione delle ferie maturate
presso l’ ente di provenienza o di riconoscere la relativa indennità sostitutiva,
ove spettante.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.