venerdì 7 settembre 2012

Non spetta all’ente di provenienza, in caso di mobilità volontaria di dirigente medico, pagare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ricorrendo, in tale ipotesi l’istituto della cessione del contratto



La sentenza che si pubblica di seguito si segnala per il principio ivi declinato della non spettanza dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in ipotesi di  mobilità volontaria di un dirigente medico verso altro presidio ospedaliero. Nella fattispecie, infatti, in accoglimento della tesi dell’ospedale convenuto ed i riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Bari -Sez. Lavoro- ha ritenuto configurarsi una cessione di contratto, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro in capo al quale si radicherebbe l’obbligo di  consentire la fruizione delle ferie maturate presso l’ ente di provenienza o di riconoscere la relativa indennità sostitutiva, ove spettante.

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